Il DM 1/9/21 art. 4 (la cui entrata in vigore è prevista per il 25/9/23) stabilisce che i controlli su impianti, attrezzatura e misure antincendio, nonché i relativi interventi di manutenzione all’interno dei luoghi di lavoro, debbano essere eseguiti da tecnici qualificati.
Nello specifico, un tecnico qualificato è colui che:
a) può dimostrare al 25/09/22 di aver svolto attività di manutenzione per almeno 3 anni (operando in qualità di dipendente, responsabile tecnico o titolare) tramite curriculum o attestazione di servizio redatta dall’azienda presso cui si è svolta l’attività;
b) ha frequentato un apposito corso di formazione*, tenuto da docenti qualificati (operanti presso soggetti formatori accreditati, associazioni del settore, strutture formative delle associazioni sindacali) e superato il relativo esame.
NB:
*Il corso di formazione per gli impianti di rivelazione e allarme antincendio (IRAI) dev’essere suddiviso in parte teorica (minimo 16 ore) e parte pratica (minimo 8 ore) con una frequenza minima di partecipazione del 90%.