Si illustrano le disposizioni legislative e normative per lo svolgimento delle verifiche degli impianti elettrici nei locali medici
Normativa di riferimento:
– D.P.R. 462/2001
– D. Lgs 81/08
Norme tecniche di riferimento:
– CEI 64-8/6 – Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua – Parte 6: Verifiche
– CEI 64-8/7 – Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua Parte 7: Ambienti ed applicazioni particolari (punto 710 Locali uso medico)
I controlli ai sensi dell’art. 86 del d.lgs. 81/08 hanno per oggetto tutto l’impianto elettrico, non solo l’impianto di messa a terra, oltre all’impianto di protezione contro le scariche atmosferiche.
D.Lgs. 81/2008 Art. 86. Verifiche e controlli
Non si rimanda l’obbligo per il datore di lavoro di effettuare regolare manutenzione all’impianto elettrico nel suo complesso e di mantenere un registro dei controlli a disposizione dell’autorità di vigilanza.
Per gli impianti elettrici nei locali a uso medico, ulteriori prescrizioni si trovano nella norma CEI 64-8/7-710.
Riferimenti CEI verifiche impianti elettrici locali medici
– al punto 62.2.1 della CEI 64-8/6
– al punto 710 della CEI 64-8/7
Le verifiche periodiche sono volte a determinare la permanenza nel tempo dei requisiti di funzionalità e sicurezza dell’impianto e di tutte le apparecchiature che lo costituiscono, sono utili a confermare che l’impianto non sia danneggiato o deteriorato, in modo da ridurre la sicurezza, e per identificare eventuali difetti dell’impianto che non sono stati messi in evidenza con le verifiche precedenti.
L’esito di qualsiasi tipo di verifica è verbalizzato ed è tenuto a disposizione dell’autorità di vigilanza in uno specifico registro delle Verifiche Periodiche e manutenzioni.
Classificazione locali medici: 0 / 1 / 2
Nei locali medici di gruppo 0 è sufficiente un impianto elettrico ordinario, ma vige l’obbligo del progetto ai sensi del d.m. 37/08 (art. 5), tale obbligo vige, naturalmente, anche per gli impianti elettrici dei locali dei gruppi 1 e 2. Se il locale medico occupa solo una parte di un’unità immobiliare, ad esempio un appartamento, l’obbligo del progetto si estende all’intero impianto elettrico dell’unità.